Art. 21
Statuto

Art. 21

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In vigore dal 7 apr 1896
Il direttore dell'istituto ne è il capo immediato: 1° egli presiede il consiglio didattico e lo consulta in tutti i casi gravi di misure disciplinari da applicarsi tanto agli alunni, quanto al personale di servizio; 2° presiede all' amministrazione delle varie aziende annesse al podere sperimentale, coadiuvato in ciò dagli insegnanti alla cui diretta dipendenza si trovano tali aziende; 3° prepara, sentito il parere del consiglio dei professori, il bilancio annuale dell' istituto e del podere sperimentale, il quale bilancio verrà sottoposto alla commissione amministrativa. 4° propone le nomine del personale amministrativo e di servizio dell'istituto, dopo presi gli opportuni accordi mcoi professori alla cui dipendenza immediata detto personale si trova; 5° ha facoltà di sospendere il personale amministrativo o di servizio da lui dipendente, in caso di gravi mancanze disciplinari, coll'obbligo di riferirne alla commissione amministrativa; 6° presenta alla fine dell'anno scolastico una relazione sull'andamento dell' istituto alla commissione amministrativa; 7° fa parte della commissione amministrativa con voce consultiva per tutte le questioni didattiche a quelle tutte riflettenti l'andamento del podere sperimentale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-02-27;61#art-s-21