Art. 13 · Garanzia dei diritti, delle pene pecuniarie e delle spese
Testo unicoTitolo I

Art. 13

Abrogato48 / 129

Garanzia dei diritti, delle pene pecuniarie e delle spese

In vigore dal 22 dic 2008
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20#art-tu-13