Art. 8
Statuto

Art. 8

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In vigore dal 25 mar 1896
A soci onorari vengono eletti dall'assemblea, dietro proposta del consiglio direttivo, le persone più stimate per virtù e per dottrina nelle scienze chimiche-farmaceutiche o affini alla farmacia, e quelle che si fossero rese benemerite della classe farmaceutica.
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