Art. 6
Statuto

Art. 6

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In vigore dal 25 mar 1896
Il consiglio direttivo dell'Associazione inscrive nell'albo sociale come socio attivo chi, avendo i requisiti richiesti dall', ne presenta domanda in iscritto al consiglio stesso. Il detto consiglio può rifiutare la inscrizione a socio. Tanto dell' iscrizione quanto del rifiuto, il consiglio direttivo dà partecipazione alla prima assemblea, chiedendone la sanzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-09;55#art-s-6