Art. 37
Statuto

Art. 37

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In vigore dal 25 mar 1896
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere proposto con motivato rapporto del consiglio direttivo o da almeno due terzi dei soci attivi, e venire discusso in assemblea straordinaria, appositamente convocata con un preavviso di quindici giorni. Lo scioglimento deve essere approvato da quattro quinti almeno dei soci intervenute all'assemblea.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-09;55#art-s-37