Art. 31
Statuto

Art. 31

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In vigore dal 25 mar 1896
Il consiglio direttivo si aduna ogniqualvolta lo ritiene opportuno; delibera a maggioranza di voti e redige processo verbale delle sedute consigliari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-09;55#art-s-31