Art. 26
Statuto

Art. 26

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In vigore dal 25 mar 1896
Nelle assemblee non sono ammessi che i soci. Il consiglio direttivo ha però facoltà d' invitare persone estranee all'associazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-09;55#art-s-26