Statuto
Art. 20
20 / 40In vigore dal 25 mar 1896
Le assemblee straordinarie sono convocate dal consiglio direttivo o dai soci stessi, quando ne facciano domanda al detto consiglio in numero di quindici.
Tanto le assemblee ordinarie quanto le straordinarie devono essere annunciate almeno otto giorni prima ai soci e portare nell' avviso di convocazione l' ordine del giorno di discussione.
In casi di urgenza il consiglio direttivo può convocare l'assemblea straordinaria con preavviso anche minore di otto giorni, salvo ad ottenere poi la legalizzazione della convocazione dall'assemblea stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-09;55#art-s-20