Art. 15
Statuto

Art. 15

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In vigore dal 25 mar 1896
Il socio che vuole ritirarsi dall'associazione deve darne avviso in scritto al consiglio direttivo sei mesi prima della fine dell'anno sociale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-09;55#art-s-15