Art. 14
Statuto

Art. 14

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In vigore dal 25 mar 1896
L' imposizione del contributo speciale, di cui all'articolo precedente, deve essere approvata dall'assemblea dei soci che ne determinerà di volta in volta le norme di amministrazione e di erogazione. Di massima, il detto contributo deve erogarsi esclusivamente per lo scopo prestabilito ed è duraturo fino a tanto che lo esigono le circostanze speciali che lo determinarono.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-09;55#art-s-14