Regolamento›Capo I
Art. 8
8 / 57In vigore dal 7 feb 1896
I guardiani, i facchini, ed i battellanti addetti al servizio del porto, non che gli equipaggi dei bastimenti e dei galleggianti ancorati nel porto stesso sono tenuti a prestare l'opera loro così per la salvezza delle persone e delle merci, come per quella dei bastimenti e galleggianti che corressero pericolo nel porto e nelle sue adiacenze.
Tutte le persone accorse hanno diritto ad un congruo compenso da parte di coloro ai quali il servizio fu reso, l'ammontare del quale sarà determinato dal sindaco, ed, in caso di contestazione, dal prefetto della provincia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-19;777#art-r-8