Regolamento›Capo IX
Art. 56
56 / 57In vigore dal 7 feb 1896
Le trasgressioni al presente regolamento, che non siano contemplate o punite da leggi speciali, saranno soggette alle pene per le contravvenzioni stabilite dall' del vigente codice penale, salvo le maggiori penalità di cui fosse il caso.
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