Regolamento›Capo VIII
Art. 52
52 / 57In vigore dal 7 feb 1896
I battelli destinati al trasporto delle persone devono essere costantemente puliti e convenientemente attrezzati, ed i proprietari e conduttori di essi devono uniformarsi alle disposizioni impartite dal sindaco.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-19;777#art-r-52