Art. 51
RegolamentoCapo VIII

Art. 51

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In vigore dal 7 feb 1896
Il sindaco rilascia gli attestati di licenza a quelli che vogliono esercitare l'arte del barcaiolo, condurre chiatte, pontoni, battelli e simili galleggianti, in servizio del porto, stabilendo di concerto colla giunta municipale le opportune tariffe.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-19;777#art-r-51