Regolamento›Capo VII
Art. 48
48 / 57In vigore dal 7 feb 1896
Prima di sollevare un oggetto chi adopera la gru deve assicurarsi che esso abbia un peso inferiore alla portata della gru, e sia completamente libero e che nel suo movimento non possa incontrare ostacoli o resistenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-19;777#art-r-48