Art. 48
RegolamentoCapo VII

Art. 48

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In vigore dal 7 feb 1896
Prima di sollevare un oggetto chi adopera la gru deve assicurarsi che esso abbia un peso inferiore alla portata della gru, e sia completamente libero e che nel suo movimento non possa incontrare ostacoli o resistenza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-19;777#art-r-48