Art. 47
RegolamentoCapo VII

Art. 47

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In vigore dal 7 feb 1896
Il sindaco nel consegnare la gru deve visitare le merci che voglionsi imbarcare o sbarcare ed all'occorrenza dare agli utenti le istruzioni necessarie per il maneggio della gru.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-19;777#art-r-47