Art. 46
RegolamentoCapo VII

Art. 46

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In vigore dal 7 feb 1896
L'amministrazione non risponde dei danni cagionati alle persone, ai bastimenti e galleggianti ed alle merci in conseguenza dell'uso della gru.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-19;777#art-r-46