Art. 44
RegolamentoCapo VI

Art. 44

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In vigore dal 7 feb 1896
I bastimenti e galleggianti che si trovassero per negligenza abbandonati o vaganti nel porto o sulle spiaggie, saranno sequestrati ed i proprietari loro puniti colla ammenda estensibile a lire 100 (lire cento).
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-19;777#art-r-44