Art. 43
RegolamentoCapo VI

Art. 43

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In vigore dal 7 feb 1896
Chiunque, col tagliare o slegare gomene, catene, ormeggi od in qualsiasi altro modo avrà recato danno ai bastimenti e galleggianti che si trovano nel porto, sarà soggetto a processo penale in base agli art. 300 e seguenti del capo I, titolo VII, libro II del codice penale.
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