Art. 42
RegolamentoCapo VI

Art. 42

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In vigore dal 7 feb 1896
A bordo dei bastimenti e galleggianti che hanno merci facilmente infiammabili od esplosive, è proibito di fumare, e di accendere fuochi e zolfanelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-19;777#art-r-42