Regolamento›Capo VI
Art. 42
42 / 57In vigore dal 7 feb 1896
A bordo dei bastimenti e galleggianti che hanno merci facilmente infiammabili od esplosive, è proibito di fumare, e di accendere fuochi e zolfanelli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-19;777#art-r-42