Art. 4
RegolamentoCapo I

Art. 4

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In vigore dal 7 feb 1896
Il sindaco terrà informato l'ufficio del genio civile di ogni guasto avvenuto nei moli o sulle banchine e di tutto ciò che riguarda la buona conservazione delle opere del porto e delle spiaggie adiacenti, nonché il regolare servizio delle gru e dei fanali.
Storico versioni

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