Art. 38
RegolamentoCapo VI

Art. 38

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In vigore dal 7 feb 1896
I bastimenti e galleggianti che sono in movimento entro lo spazio acqueo racchiuso nei limiti indicati nell'° del presente regolamento debbono tenere acceso a prora un fanale dal tramonto al sorgere del sole.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-19;777#art-r-38