Art. 37
RegolamentoCapo V

Art. 37

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In vigore dal 7 feb 1896
L'occupazione delle spiaggie circostanti e l'estrazione delle ghiaie e di arene viene regolata secondo le disposizioni della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, art. 169, lettera n.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-19;777#art-r-37