Regolamento›Capo V
Art. 30
30 / 57In vigore dal 7 feb 1896
E pure vietato di gettare nel porto terra, pietre, rottami, animali morti, immondizie, od altri materiali di qualsiasi specie.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-19;777#art-r-30