Regolamento›Capo V
Art. 28
28 / 57In vigore dal 7 feb 1896
Compiute le operazioni di carico e scarico il proprietario o conduttore del bastimento o galleggiante è in obbligo di pulire lo spazio di banchina occupato dalle mercanzie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-19;777#art-r-28