Art. 27
RegolamentoCapo IV

Art. 27

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In vigore dal 7 feb 1896
Le pietre, i metalli ed in genere i materiali molto voluminosi, duri e pesanti non possono essere imbarcati e sbarcati, se il coronamento della calata non è prima munito delle necessarie difese di legno, che saranno fornite, custodite e poste in opera a tutta cura di chi fa il trasporto o il deposito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-19;777#art-r-27