Art. 25
RegolamentoCapo IV

Art. 25

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In vigore dal 7 feb 1896
Sulle banchine del comune, di S. Marco e della Dogana non si può far deposito di merci senza il permesso del sindaco.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-19;777#art-r-25