Art. 22
RegolamentoCapo III

Art. 22

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In vigore dal 7 feb 1896
Quando l'arrivo e la partenza d'un piroscafo avviene nelle ore di notte si accenderà un apposito fanale presso il ponte sbarcatoio a cura e spesa della società alla quale appartiene il piroscafo. Lo stesso dovrà avvenire in tempo di nebbia. L'accensione di questo fanale dovrà esser fatta 15 minuti prima dell'ora fissata in orario per l'approdo del piroscafo, tanto di notte che in tempo di nebbia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-19;777#art-r-22