Art. 21
RegolamentoCapo III

Art. 21

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In vigore dal 7 feb 1896
Per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri i piroscafi dovranno accostarsi alla banchina. A tal uopo nei vari punti di fermata saranno piantati dalla società di navigazione a vapore due o più pali aderenti alla banchina da servire come segnali e parabordi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-19;777#art-r-21