Art. 20
RegolamentoCapo III

Art. 20

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In vigore dal 7 feb 1896
Sulle calate destinate all'ormeggio dei piroscafi, i concessionari della navigazione a vapore terranno sempre pronti ed in buono stato almeno due ponti volanti muniti di doppia spalliera per servizio viaggiatori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-19;777#art-r-20