Regolamento›Capo III
Art. 17
17 / 57In vigore dal 7 feb 1896
I piroscafi non possono entrare nè uscire dal porto nè muoversi entro il medesimo se non a piccola velocità curando in special modo, sotto la responsabilità dei relativi comandanti, di non arrecare danno ai pali di ormeggio ed ai pali parabordi. In ogni caso dovrà il sindaco invigilare, perché siano, da chi spetta, puntualmente adempite tutte le prescrizioni contenute nel capo 2° del regolamento 13 marzo 1882, n. 687, per la navigazione a vapore sui laghi di Garda e di Iseo, in quanto riguardino la manovra dei piroscafi nell'entrata ed uscita dal porto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-19;777#art-r-17