Art. 16
RegolamentoCapo II

Art. 16

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In vigore dal 7 feb 1896
Nessun bastimento e nessun galleggiante può ormeggiarsi nè fermarsi sulla bocca del porto vecchio in modo da impedire la libera entrata ed uscita dal medesimo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-19;777#art-r-16