Art. 14
RegolamentoCapo II

Art. 14

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In vigore dal 7 feb 1896
I capitani e barcaiuoli non possono rifiutare di ricevere una corda o catena, nè di allentare gli ormeggi della propria nave allo scopo di agevolare il movimento delle altre.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-19;777#art-r-14