Art. 12
RegolamentoCapo II

Art. 12

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In vigore dal 7 feb 1896
Quando i bastimenti ed i galleggianti sono legati alle colonne d'ormeggio con catene, si deve a queste dar volta nel punto più basso della presa e fasciarle con pagliette o con altre difese allo scopo di non danneggiare le colonne stesse. Le catene per tutta la loro lunghezza che poggia sulle banchine dovranno essere fasciate od avvolte con cavo od infine sorrette da tacchi di legno per impedire che danneggino le banchine medesime ed il loro ciglio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-19;777#art-r-12