Art. 11
RegolamentoCapo II

Art. 11

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In vigore dal 7 feb 1896
I bastimenti ed i galleggianti non possono venir legati che agli anelli ed alle colonne d'ormeggio poste sulle calate, ed alle boe e gavitelli destinati ad uso d'ormeggio. È assolutamente vietato legare i bastimenti ed i galleggianti ai pilastri del palazzo comunale e dei portici del grano.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-19;777#art-r-11