Art. 5 · Usi cui per massima debbono essere riservate le aree e le spiaggie lacuali
RegolamentoCapo IISez. I

Art. 5

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Usi cui per massima debbono essere riservate le aree e le spiaggie lacuali

In vigore dal 29 gen 1896
In generale, salvo a disporne per opere di maggiore interesse pubblico, le aree e le spiaggie dei laghi debbono essere riservate alle industrie lacuali della navigazione e della pesca, osservate per questa le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti che la riguardano.
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