Regolamento›Capo II›Sez. I
Art. 5
5 / 48Usi cui per massima debbono essere riservate le aree e le spiaggie lacuali
In vigore dal 29 gen 1896
In generale, salvo a disporne per opere di maggiore interesse pubblico, le aree e le spiaggie dei laghi debbono essere riservate alle industrie lacuali della navigazione e della pesca, osservate per questa le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti che la riguardano.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-01;726#art-r-5