Art. 31 · Contenuto delle licenze
RegolamentoSez. III

Art. 31

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Contenuto delle licenze

In vigore dal 29 gen 1896
Le licenze debbono indicare: a) il cognome, nome ed il domicilio del concessionario; b) il luogo, la estensione ed i confini dell'area concessa; c) l'uso pel quale l'area è stata concessa; d) il genere, la forma, le dimensioni e la struttura delle opere autorizzato; e) la durata delle concessioni e le condizioni speciali alla cui osservanza esse sono subordinate; f) l'ammontare del canone. La licenza dove poi contenere la dichiarazione che ossa s'intende vincolata alla osservanza delle generali prescrizioni contenute nel presente regolamento. La licenza deve essere compilata su carta bollata e sottoscritta dal concessionario con autenticazione della sua firma a sensi dei precedenti . Ove occorra sono uniti alla licenza la pianta della località e i disegni delle opere autorizzate. Per la riscossione della tassa di concessione governativa sulle licenze è applicabile l'ultima alinea del procedente .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-01;726#art-r-31