Art. 30 · Rilascio delle licenze
RegolamentoSez. III

Art. 30

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Rilascio delle licenze

In vigore dal 29 gen 1896
Avuto il parere dell'Intendente di finanza, quando non sorgano difficoltà che rendano necessaria una maggiore istruttoria il Prefetto rilascia la licenza dopo che il richiedente abbia depositata alla cassa demaniale la somma equivalente alla tassa di concessione governativa ed a quella di registro per la concessione e per l'autenticazione, nonché all'ammontare dell'intero canone.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-01;726#art-r-30