Regolamento›Sez. III
Art. 27
27 / 48Oggetto delle licenze
In vigore dal 29 gen 1896
Le licenze possono accordarsi:
a) per la erezione di stabilimenti balneari amovibili e di baracche o capannelle da bagni;
b) per deposito di legname, legna, carbone, pietre od altre materie;
c) per costruzione di galleggianti;
d) per collocamento di bilancie od altri ordigni porcherecci costituenti esercizio di piccola pesca fissa;
e) per lo stanziamento nei porti di galleggianti fissi da servire per deposito di materiali, per bagni natanti o per usi diversi;
f) pel collocamento di corpi morti, di boe, o di qualsiasi altro apparecchio da ormeggio;
g) pel collocamento di ponticelli stabili da servire per l'imbarco o sbarco dei passeggieri, delle merci o dei materiali di zavorra;
h) per l'impianto di ordigni occorrenti alla fabbricazione delle funi o delle reti;
i) infine per ogni altro uso di breve durata e di poca importanza.
Le licenze han la durata non superiore ad un anno e possono essere rinnovate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-01;726#art-r-27