Art. 27 · Oggetto delle licenze
RegolamentoSez. III

Art. 27

27 / 48

Oggetto delle licenze

In vigore dal 29 gen 1896
Le licenze possono accordarsi: a) per la erezione di stabilimenti balneari amovibili e di baracche o capannelle da bagni; b) per deposito di legname, legna, carbone, pietre od altre materie; c) per costruzione di galleggianti; d) per collocamento di bilancie od altri ordigni porcherecci costituenti esercizio di piccola pesca fissa; e) per lo stanziamento nei porti di galleggianti fissi da servire per deposito di materiali, per bagni natanti o per usi diversi; f) pel collocamento di corpi morti, di boe, o di qualsiasi altro apparecchio da ormeggio; g) pel collocamento di ponticelli stabili da servire per l'imbarco o sbarco dei passeggieri, delle merci o dei materiali di zavorra; h) per l'impianto di ordigni occorrenti alla fabbricazione delle funi o delle reti; i) infine per ogni altro uso di breve durata e di poca importanza. Le licenze han la durata non superiore ad un anno e possono essere rinnovate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-01;726#art-r-27