Art. 26 · Condizioni generali obbligatorie per ogni concessione
RegolamentoSez. II

Art. 26

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Condizioni generali obbligatorie per ogni concessione

In vigore dal 29 gen 1896
Le concessioni contemplato nella presente 2ª Sezione sono tassativamente soggette alle condizioni generali indicate nel successivo capo terzo, i cui articoli devono considerarsi come testualmente trascritti nell'atto disciplinare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-01;726#art-r-26