Regolamento›Sez. II
Art. 26
26 / 48Condizioni generali obbligatorie per ogni concessione
In vigore dal 29 gen 1896
Le concessioni contemplato nella presente 2ª Sezione sono tassativamente soggette alle condizioni generali indicate nel successivo capo terzo, i cui articoli devono considerarsi come testualmente trascritti nell'atto disciplinare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-01;726#art-r-26