Art. 23 · Atti disciplinari
RegolamentoSez. II

Art. 23

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Atti disciplinari

In vigore dal 29 gen 1896
L'Atto disciplinare da stendersi su carta da bollo, od al quale sono uniti la pianta della località e i disegni delle opere autorizzate deve indicare: 1. il cognome, nome e domicilio del concessionario; 2. la località, la estensione e i confini dell'area concessa; 3. l'uso pel quale l'area viene concessa; 4. il genere, la forma, le dimensioni e la struttura delle opere autorizzate; 5. il termine entro il quale il concessionario deve attuare la concessione o quello entro il quale deve aver compiuto le opere che vengono autorizzate od imposto; 6. la durata o la decorrenza della concessione; 7. l'ammontare dell'annuo canone da pagarsi dal concessionario, il modo e la scadenza dei pagamenti; 8. l'ammontare della cauzione; 9. le condizioni particolari cui la concessione viene sottoposta nei riguardi tecnici, amministrativi e militari; 10. le condizioni generali d'ogni concessione, giusta quanto è prescritto dal successivo . La firma apposta dal concessionario all'atto disciplinare dov'essere autenticata dal Segretario della Prefettura che riceve gli atti in forma pubblica amministrativa, con le norme e procedure sancito dall'articolo 66 della legge 25 maggio 1879 numero 4900, sul notariato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-01;726#art-r-23