Regolamento›Sez. II
Art. 21
21 / 48Esame e risoluzione delle opposizioni
In vigore dal 29 gen 1896
Qualora entro il termine stabilito siano state presentate opposizioni alla concessione, vien su di esse richiesto il parere dell'ufficio del Genio Civile e quello dell'Intendente di finanza.
Quando si tratti di concessioni di sua competenza, il Prefetto, sentito il Consiglio di Prefettura, se le opposizioni sono ritenute valide e tali da non potersi per esso far luogo alla concessione, respinge con motivato decreto la domanda, diversamente ordina che siano introdotte nel disciplinare le modificazioni che ritenesse necessarie, per potere poi emettere, previe le formalità di cui nel precedente articolo, il decreto di concessione motivato anche in riguardo alle fatte opposizioni.
Quando si tratti di concessioni di competenza Ministeriale, il Prefetto, trascorso il termino per le opposizioni, se non ne furono presentate, invia col proprio parere, gli atti tutti al Ministero delle finanze. Se furono presentate opposizioni, il Prefetto invia gli atti, col proprio parere, esteso anche alle opposizioni, al Ministero dei LL. PP., il quale, sentito il proprio Consiglio Superiore nei riguardi tecnici, trasmette gli atti stessi col voto del Consiglio e coi suoi apprezzamenti al Ministero delle finanze.
Quando non vi siano opposizioni, il Prefetto, prima di spedire gli atti, invita il richiedente ad eseguire il deposito della cauzione d'una annualità di canone, delle tasse di registro e di concessione governativa e d'una somma per le tasse e spese, ed a firmare il disciplinare, facendo riserva per le definitive determinazioni ministeriali.
Storico versioni
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