Art. 12 · Spese di visita e di istruttoria
RegolamentoCapo IISez. I

Art. 12

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Spese di visita e di istruttoria

In vigore dal 29 gen 1896
Le spese di visita e di rilievi locali che l'ufficio del Genio Civile trovasse necessarie per dar parere sulla domanda di concessione, sono a carico del richiedente. Sono pure a di lui carico le spese occorrenti per la pubblicazione delle domande di concessione, di che agli del presente regolamento, e per le copie delle licenze e degli atti di concessione di cui agli . A tal fine il Prefetto ordina al richiedente di depositare nella Tesoreria della Provincia una congrua somma. Le parcelle delle competenze dovute agli ufficiali del Genio Civile debbono essere liquidate dal Ministero dei LL. PP.
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