Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 30 gen 1896
Fino alla ricostituzione delle Amministrazioni comunali di Castagnetto e di Casalborgone, cui si procederà mediante elezioni generali in base alle liste elettorali modificate per lo stralcio degli elettori amministrativi che da Casalborgone debbono passare a Castagnetto, gli attuali Consigli comunali continueranno ad esercitare le attribuzioni loro conferito dalla legge, astenendosi però dal prendere deliberazioni le quali possano vincolare l'azione delle future rappresentanze. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 novembre 1895. UMBERTO. Crispi. Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-11-24;727#art-3