Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 20 dic 1985
Fino alla ricostituzione delle nuove Amministrazioni comunali di Palombara Sabina e di Montana, cui si procederà mediante elezioni generali in base alle liste elettorali modificate, per lo stralcio degli elettori di Castelchiodato, che da Palombara Sabina dovranno passare a Mentana, gli attuali Consigli comunali si asterranno dal prendere deliberazioni, le quali possono vincolare l'azione delle future rappresentanze. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 12 novembre 1895. UMBERTO. CRISPI. Visto, Il Guardasigilli: V. CALENDA DI TAVANI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-11-12;670#art-3