Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 nov 1895
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduto l' della legge 22 dicembre 1888 numero 5849 (serie 3ª) sulla tutela della igiene della sanità pubblica; Veduti i pareri del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore di Sanità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, e del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Marina; Abbiamo decretato e decretiamo; . È approvato l' unito Regolamento sulla Sanità marittima, il quale sarà, d'ordine Nostro, vidimato e sottoscritto dai due Ministri proponenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-rd-1