Art. 99
RegolamentoCapo XI

Art. 99

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In vigore dal 19 nov 1895
Potranno essere dispensate dal trasferirsi ad una stazione sanitaria, per le misure di cui all'articolo precedente, quelle navi, sulle quali, pur essendosi verificati casi di colera nella traversata, non se ne siano poi ripetuti altri da almeno cinque giorni dopo la piena guarigione o la morte dei colpiti, ove le stesse navi abbiano medico e stufa a disinfezione regolamentare a bordo. Le misure sanitarie prescritte in tali condizioni saranno applicate nel porto stesso di approdo o nelle annesse stazioni sanitarie. In nessun caso però l'acqua della sentina potrà essere versata nel porto, se prima non sarà stata disinfettata a norma delle istruzioni ministeriali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-99