Art. 93
RegolamentoCapo IX

Art. 93

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In vigore dal 19 nov 1895
Ogni volta su di una nave italiana, partita da un porto dello Stato, si manifesti uno o più casi sospetti di colera o di altri morbi infettivi e diffusivi di origine esotica, prima che sia uscita dal bacino del Mediterraneo, il Comandante sarà obbligato a interrompere il viaggio, dirigendosi alla stazione sanitaria più vicina.
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