Regolamento›Capo IX
Art. 93
98 / 123In vigore dal 19 nov 1895
Ogni volta su di una nave italiana, partita da un porto dello Stato, si manifesti uno o più casi sospetti di colera o di altri morbi infettivi e diffusivi di origine esotica, prima che sia uscita dal bacino del Mediterraneo, il Comandante sarà obbligato a interrompere il viaggio, dirigendosi alla stazione sanitaria più vicina.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-93