Regolamento›Capo VIII
Art. 90
95 / 123In vigore dal 19 nov 1895
Nei casi straordinari di un pericolo imminente e per cui la sospensione della libera pratica non sia giudicata sufficiente, gli Uffici di porto potranno ordinare, sotto la loro responsabilità, le misure d' urgenza che giudicheranno indispensabili per la conservazione della pubblica incolumità, riferendone immediatamente, a mezzo del telegrafo, al competente Prefetto.
Qualora l'Ufficio di porto si valga della facoltà concessagli da questo articolo, dovrà far risultare dell'urgenza del motivo e della necessità della misura adottata con ordinanza, che sarà redatta appena sia possibile e verrà subito trasmessa al Prefetto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-90