Regolamento›Capo VIII
Art. 89
94 / 123In vigore dal 19 nov 1895
Le navi prive di patenti di sanità, se non ne siano dispensate a norma dell', saranno sottoposte alla visita medica e alla disinfezione degli oggetti sudici di uso personale o domestico, se pure non sarà il caso di applicarvi altre misure stabilite dal presente regolamento o dalle ordinanze in vigore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-89