Art. 89
RegolamentoCapo VIII

Art. 89

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In vigore dal 19 nov 1895
Le navi prive di patenti di sanità, se non ne siano dispensate a norma dell', saranno sottoposte alla visita medica e alla disinfezione degli oggetti sudici di uso personale o domestico, se pure non sarà il caso di applicarvi altre misure stabilite dal presente regolamento o dalle ordinanze in vigore.
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